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ART. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione di giovani avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, opera: a) per un’attiva difesa ed un moderno sviluppo della professione forense, studiando ed avviando a soluzione i problemi dei giovani avvocati e praticanti avvocati; b) per la realizzazione di un’efficiente amministrazione della giustizia, allo scopo d’assicurare la più ampia tutela dei diritti del cittadino; c) promuovere l’impegno dell’avvocatura a contribuire all’evoluzione civile della società italiana nello spirito della sua costituzione.
Coordina in campo nazionale la propria azione a quella di altre associazioni forensi che si propongano il raggiungimento di scopi analoghi.
L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
ART. 4 – SEDE
L’associazione ha sede in Vicenza – Piazza Gualdi 7, Palazzo Gualdo.
ART. 5 – SOCI
L’associazione è composta da soci effettivi, da soci benemeriti e da soci simpatizzanti; solo i soci effettivi possono accedere alle cariche sociali.
ART. 6 – SOCI EFFETTIVI
Sono soci effettivi tutti gli avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio, liberamente esercenti, aventi un’età inferiore ai 45 anni ed iscritti all’Albo o Registro tenuto dall’Ordine professionale di Vicenza, o da altri ordini.
Le domande d’ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e debbono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno tre soci effettivi e della quota d’iscrizione annuale.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che procede alla relativa annotazione nei verbali di seduta.
Il Consiglio Direttivo comunica all’interessato sia l’eventuale provvedimento di accoglimento della domanda, sia quello di reiezione; il provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato.
L’aspirante socio deve dichiarare di esercitare liberamente ed effettivamente la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.
ART. 7 – SOCI BENEMERITI
Sono soci benemeriti tutte quelle persone fisiche, anche con età superiore ai 45 anni, alle quali l’Assemblea proponga di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi dell’associazione. La nomina dei soci benemeriti è rimessa esclusivamente al Consiglio Direttivo di sezione su indicazione dell’Assemblea. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota di partecipazione.
ART. 7 BIS – SOCI SIMPATIZZANTI
Sono soci simpatizzanti gli avvocati che non abbiano i requisiti per essere soci effettivi e che non siano soci benemeriti. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto e sono chiamati al pagamento di una quota d’iscrizione annuale, comunque inferiore a quella corrisposta dai soci effettivi.
La domanda d’ammissione dei soci simpatizzanti va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo senza il corredo di firme di presentazione da parte di altri soci.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che procede alla relativa annotazione nei verbali di seduta.
Il Consiglio Direttivo comunica all’interessato sia l’eventuale provvedimento di accoglimento della domanda, sia quello di reiezione; quest’ultimo dovrà essere adeguatamente motivato.
ART. 8 – FONDO COMUNE
Il fondo comune è costituito dalle quote di partecipazione e dagli altri contributi versati eventualmente a favore dell’associazione per il conseguimento dei suoi fini.
La quota fissa minima di partecipazione dei soci effettivi è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che determina anche i termini e le modalità di versamento.
ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO, DECADENZA ED ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde con il compimento del quarantacinquesimo anno d’età; tuttavia il socio che al momento del raggiungimento di tale età sia investito di una carica sociale, rimane in carica fino alle elezioni per il rinnovo della stessa.
Il socio può recedere in ogni momento dell’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo di versamento delle quote sociali dell’anno in corso e di quelle arretrate.
E’ dichiarato decaduto il socio che non versi la sua quota nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde infine per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale ravvisi un comportamento del socio e che sia contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione o comunque all’etica professionale.
Il socio recedente od escluso non ha diritto alla ripetizione delle quote.
ART. 10 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
1) l’Assembela
2) il Presidente
3) il Consiglio Direttivo.
ART. 11 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e normalmente entro il mese di febbraio su convocazione del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea possono intervenire tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente uscente. L’Assemblea elegge ogni due anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea inoltre approva il bilancio consuntivo annuale presentato dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia ogni anno il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre.
Ogni socio ha diritto di esprimere un voto e può essere rappresentato tramite delega scritta da altro socio. Ciascun delegato può rappresentare soltanto un altro socio.
Nella elezione del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere fino a nove preferenze.
L’Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria: l’Assemblea straordinaria delibera in materia di scioglimento dell’Associazione e di modifiche statutarie.
L’Assemblea straordinaria può coincidere con l’Assemblea ordinaria.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente luogo, ora, ordine del giorno, dovrà essere inviato per iscritto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno almeno un quarto dei soci; in tal caso l’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti.
L’Assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza dei votanti presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
ART. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra all’interno della Sezione.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea assieme ai componenti del Consiglio Direttivo ogni due anni ed è rieleggibile. Viene eletto Presidente colui che, nell’elezione del Consiglio Direttivo, risulti essere il Consigliere più votato; in caso di parità tra più candidati si dà luogo al ballottaggio a seguito del quale risulterà eletto colui che riporti la maggioranza di voti.
Il Presidente può adottare provvedimento di straordinaria urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, che deve provvedere alla relativa ratifica entro sessanta giorni.
In caso d’assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove* Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci ogni due anni.
Ciascun socio votante può esprimere in Assemblea fino a nove preferenze per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente; le stesse preferenze possono essere espresse dai soci regolarmente rappresentati.
Risultano eletti Consiglieri i candidati che riportino la maggioranza assoluta dei voti.
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l’Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’associazione e tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, quello che abbia maggiore anzianità d’iscrizione all’Ordine degli Avvocati.
In ogni caso una volta chiuse le votazioni il Presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente allo scrutinio, compiuto il quale ne proclama il risultato.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, che deve essere svolta entro sessanta giorni dall’elezione, procede alla nomina al proprio interno del Vicepresidente, su indicazione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo amministra ordinariamente l’associazione, cura l’esecuzione delle delibere straordinarie e predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo organizza le attività dell’associazione per il conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. All’atto della convocazione deve essere specificato l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.
Qualora per qualsiasi motivo nel Consiglio Direttivo si producano delle vacanze, vengono nominati Consiglieri i candidati giunti primi tra i non eletti per preferenze individuali riportate all’ultima Assemblea elettiva svoltasi. Detti Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di tutto il Consiglio.
Nel caso di dimissioni del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno sei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente.
In seno al Consiglio Direttivo è esclusa la possibilità di farsi rappresentare.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei votanti presenti, in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo per il proprio funzionamento può adottare dei regolamenti anche ai fini della ripartizione dei propri compiti.
Oltre ai membri elettivi, compongono il Consiglio Direttivo, quali membri di diritto, il Presidente uscente, che però non ha diritto di voto, e gli eventuali Consiglieri Nazionali, ove già non risultino membri elettivi.
Decadono di diritto i Consiglieri elettivi che, senza giustificato motivo, non abbiano a partecipare a tre sedute consiliari consecutive. La loro decadenza deve essere dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo.
ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra i soci, e tra soci ed associazione, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri, che saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli arbitri di nomina di parte.
In caso di mancato accordo sul terzo arbitro entro trenta giorni da che sono stati nominati gli altri arbitri di parte, la nomina verà devoluta al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza.
Ciascun parte provvederà alle spese e alle competenze dell’arbitro di propria nomina e a metà di quelle del terzo, salvo diversa e motivata decisione del collegio arbitrale procedente.
Il collegio arbitrale deciderà secondo equità.
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in materia di associazioni e lo Statuto Nazionale Aiga.
*) Annulla l’interlineato e sostituisci "otto".
Postilla approvata.
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