| Art. 1) - E' costituita l'associazione culturale denominata
"CIRCOLO GIURIDICO
GAETANO ZILIO GRANDI E BIANCA GUALDO PRIORATO"
con sede in Vicenza, Piazza Gualdi n. 7.
L’associazione ha durata illimitata
Art. 2) - L'Associazione, che è apolitica e non ha finalità lucrative, ha lo scopo di promuovere la cultura giuridica e la formazione morale e sociale dei professionisti, con specifico riferimento alla classe forense, sviluppare la partecipazione attiva degli stessi alla vita delle istituzioni pubbliche e degli organismi rappresentativi, favorire la crescita della coscienza civile e il confronto democratico in campo culturale, politico e sociale e contribuire all'evoluzione della società italiana nello spirito della sua Costituzione.
In particolare l’associazione
- contribuirà con il potenziale e professionale e culturale dei propri associati allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla professione di avvocato;
- promuoverà ogni iniziativa tendente a valorizzare e tutelare l'immagine dell'avvocato ed affermarla nei rapporti con il mondo esterno;
- promuoverà iniziative finalizzate ad allargare il campo delle conoscenze scientifiche degli iscritti, a mezzo di riunioni, incontri anche per singoli gruppi ed attraverso lo sviluppo di rapporti con associazioni professionali nonché realtà economico-sociali, stabilendo collegamenti e favorendo scambi culturali per promuovere aggiornamento e preparazione professionale
- curerà studi e proposte su problemi di interesse locale, regionale o nazionale attinenti l'avvocatura od il mondo del diritto, anche per il miglior inserimento degli operatori giuridici nella vita civile e sociale;
- promuoverà e manterrà contatti con Università ed istituti scientifici per il continuo perfezionamento delle conoscenze dei propri iscritti.
Art. 3) - Per conseguire i fini di cui all'articolo 2 l’Associazione realizza iniziative di varia natura quali:
programmi di studio e di ricerca, corsi di formazione, convegni, attività editoriali e di comunicazione sociale, viaggi di studio, borse di studio nonchè l'organizzazione di qualsiasi attività od iniziativa che giudicata utile per il conseguimento delle finalità sociali.
Art. 4) – Hanno diritto di essere soci gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza (*). Hanno diritto di frequenza alle manifestazioni promosse dalla Associazione, i dottori commercialisti ed i ragionieri iscritti nei rispettivi Albi dei rispettivi Ordini e Collegi di Vicenza.
Art. 5) – La qualità di socio si perde:
- per dimissioni;
- per esclusione
- per morte.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio per incompatibilità delle sue attività e dei suoi comportamenti con l'appartenenza all'Associazione o comunque con l'etica professionale.
Contro tutte le decisioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso al Comitato dei garanti di cui al successivo art. 13.
Art. 6) - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei garanti;
Ogni carica è gratuita.
Art. 7) - L'Assemblea dell'Associazione, che sarà convocata dal Presidente, anche fuori della sede sociale, ordinariamente una volta all'anno, formula gli indirizzi generali dell'Associazione e ogni due anni elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione di luogo, ora, ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione, dovrà essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo socio (*).
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei partecipanti, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente statuto che esigono il voto favorevole di due terzi dei presenti all'Assemblea.
Art. 8) - Il Consiglio dell'Associazione è composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri tutti i consiglieri sono rieleggibili.
I consiglieri saranno scelti dall’assemblea. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha facoltà di indicare una terna di nomi, con proposta non vincolante (*).
Qualora nel corso del mandato non fossero disponibili uno o più consiglieri, il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione nominando i primi non eletti delle ultime votazioni.
Il Presidente viene eletto dall'assemblea.
Art. 9) - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e determina, secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea, le linee programmatiche e i criteri di gestione dell'Associazione verificandone l'attuazione; adotta tutti i provvedimenti volti ad attuare i fini dell'Associazione; predispone ed approva il bilancio e il conto consuntivo dell’Associazione; elegge il Segretario - Tesoriere; assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei votanti presenti.
Art. 10) - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'Assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Art. 1l) - Allo scopo di attuare le finalità di cui all'articolo 2, il Consiglio potrà istituire Commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche al di fuori dei soci.
Art. 12) - L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, oltre che da eventuali attività accessorie a quelle istituzionali.
L'anno finanziario decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Art. 13) - L'Assemblea elegge i tre componenti effettivi del Comitato dei Garanti. Ogni controversia tra i soci e tra soci e l'Associazione e tra organi dell'Associazione è deferita al Comitato dei Garanti che opera da giudice arbitro senza appello e con funzioni di amichevole compositore.
Art. 14) - Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni e all'eventuale regolamento interno approvato dall'assemblea.
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(*) Così modificato con delibera assembleare del 26/01/2001.
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