Ordine degli Avvocati di Genova
  
Camera Penale Vicentina

CAMERA PENALE VICENTINA


CONSIGLIO DIRETTIVO


avv. Francesco BARILA' - Presidente
tel. 0444 922089 - fax 0444 922195
e-mail francescobarila@studiobarila.it 
 
avv. Rachele NICOLIN – Vice Presidente
tel. 0444 324497 - fax 0444 324524
e-mail rachele.nicolin@virgilio.it

avv. Alberto PELLIZZARI - Segretario/Tesoriere
tel. 0444 540450 - fax 0444 543249
e-mail alberto@goldnet.it
 
avv. Novelio FURIN
tel. 0444  547423 – fax 0444 547278
e-mail furin@tin.it

avv. Paolo MELE senior
tel. 0444 543629 - fax 0444 325880
e-mail studiolegalemele@libero.it 

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CAMERA PENALE VICENTINA"

 

art. 1

E’ costituita in Vicenza la Camera Penale Vicentina.

art. 2

La Camera Penale di prefigge:

2.1 - di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di tutelare il prestigio del Foro penale; di promuovere e sviluppare il senso della deontologia e della colleganza professionale;

2.2 - di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale; di stimolare nei giovani lo studio promuovendo opportune iniziative;

2.3 – di intervenire al fine di favorire il puntuale assolvimento delle autonome funzioni di autorità giudiziaria ed avvocatura, con le necessarie condotte e prassi;

2.4 – di promuovere contatti con le Camere penali italiane, estere e venete e di mantenere rapporti di colleganza e di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori e con le associazioni professionali forensi di Vicenza;

2.5 – di analizzare, con ogni concreta iniziativa, la coerenza della normativa penale, sostanziale e processuale, ai principi costituzionalmente affermati ed ai problemi della società.

art. 3

La Camera Penale Vicentina può, su decisione del Consiglio, aderire ad associazioni giuridiche forensi nazionali ed internazionali.

La Camera Penale Vicentina può ricevere contributi, donazioni ed eredità e compensi per attività didattica e seminariale.

3.2 – Durante la vita dell’associazione, eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, salvo la legge non disponga diversamente.

3.3. – In caso di scioglimento per qualunque causa, la Camera Penale devolverà il proprio patrimonio all’Unione delle Camere Penali del Veneto.

 

 

art. 4

La sede legale della Camera Penale Vicentina è in Vicenza – Piazzetta Gualdi n° 7 presso l’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

 

art. 5

Alla Camera Penale possono aderire gli avvocati i praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio, iscritti nell’albo professionale di Vicenza e nel registro speciale dell’albo stesso. L’iscrizione diverrà effettiva dopo che la relativa richiesta è stata ratificata da parte del Consiglio Direttivo.

5.2 – Possono aderire avvocati di diversi albi professionali forensi, purché non iscritti ad altre Camere Penali, e la proposta di adesione sia formulata da un iscritto e sia favorevolmente deliberata dal Collegio dei probiviri.

 

art. 6

La quota di iscrizione e la quota sociale annua per gli avvocati, per i procuratori e per i praticanti procuratori verrà decisa dal Consiglio che potrà pure proporre e richiedere contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.

6.2 – In ogni caso, la quota non è trasmissibile.

 

art. 7

L’iscritto cesserà di far parte della Camera Penale:

7.1 – con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro il 31 dicembre, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l’adesione per l’anno successivo;

7.2 – con la radiazione per condotta ritenuta moralmente e deontologicamente incompatibile con l’appartenenza alla Camera Penale.

7.3 – il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per tre annualità consecutive equivale a dimissioni ai sensi dell’art. 7.1.

Contro il provvedimento del Consiglio il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all’interessato l’addebito ed averne sentito le ragioni.

La radiazione dall’albo degli avvocati e dei procuratori comporta la cessazione da iscritto della Camera Penale.

 

art. 8

Sono organi della Camera Penale:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Probiviri.

 

art. 9

L’assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La convocazione è comunicata mediante avviso da inviarsi agli iscritti almeno otto giorni prima anche in via telematica.

L’assemblea potrà essere convocata anche a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea comunque delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con la sola eccezione dell’assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta degli iscritti al corrente con il pagamento della quota sociale.

Possono esercitare il diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci in regola con il pagamento delle quote annuali maturate fino alla data di celebrazione dell’assemblea. I soci potranno essere delegati per iscritto ad esprimere il voto per conto di un altro associato e ogni socio potrà essere portatore al massimo di una sola delega.

L’assemblea elegge il consiglio direttivo. In sede elettorale ogni socio potrà esprimere fino a cinque preferenze.

L’assemblea può eleggere il Presidente Onorario, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

art. 10

Il Consiglio è composto di cinque membri, iscritti alla Camera e in regola con il pagamento delle quote, eletti ogni biennio dall’Assemblea, i quali nominano il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere.

In via transitoria viene stabilito che l’integrazione del Consiglio Direttivo fino a raggiungere il numero di cinque componenti, avverrà senza che intervenga la decadenza dei membri già eletti.

Il Consiglio potrà emanare norme e regolamenti interni per proprio funzionamento.

 

art. 11

Il collegio dei probiviri è composto di tre iscritti in regola con il pagamento delle quote che vengono eletti dall’Assemblea ogni tre anni.

Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio presidente e delibera a maggioranza di voti; giudica, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagli organi della Camera Penale; decide sul ricorso di qualunque iscritto, avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio; delibera dell’iscrizione dei richiedenti di diversi albi professionali forensi.

 

art. 12

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia di libere associazioni.

 

 

 

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