Ordine degli Avvocati di Genova
  
Regolamento disciplinare

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

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CAPO I - FASE DELIBATIVA

Art. 1 Registro delle notizie

Art. 2 Delibazione preliminare

CAPO II - FASE PRELIMINARE

Art. 3 Inizio dell’indagine e comunicazione all’iscritto

Art. 4 Indagini preliminari

Art. 5 Conclusione delle indagini 


CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sez. 1 - FASE PREDIBATTIMENTALE

Art. 6 Comunicazioni all’incolpato

Art. 7 Sospensione del procedimento

Art. 8 Fissazione dell’udienza

Art. 9 Comunicazioni e notificazioni

Sez. II - FASE DIBATTIMENTALE

Art. 10 Udienza dibattimentale

Art. 11 Contestazione di fatti nuovi

Art. 12 Atti e dichiarazioni utilizzabili

Art. 13 Decisione

Art. 14 Impugnazione

Art. 15 Entrata in vigore
 
 

CAPO I - FASE DELIBATIVA


Art. 1 Registro delle notizie 

1. Ogni scritto o documento contenente una notizia di possibile rilevanza disciplinare che pervenga al Consiglio, è inserito nell’apposito registro dei procedimenti disciplinari, secondo l’ordine in cui esso è pervenuto. Se la notizia viene comunicata al Consiglio dal Presidente o da un Consigliere, o viene rilevata nel corso di una adunanza di Consiglio, sono inseriti nel registro gli estremi del verbale che la contiene.

2. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati. Gli stessi sono raccolti e conservati in apposita cartella.


Art. 2 Delibazione preliminare 

1. Il Presidente effettua una prima delibazione di qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare proponendo al Consiglio l’archiviazione della stessa ove ne ravvisi la manifesta infondatezza.

2. Il Presidente può anche delegare tale delibazione preliminare ad un Consigliere. In tal caso il Consigliere, ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia, propone al Consiglio l’archiviazione della notizia.

3. Nel caso di proposta di archiviazione della notizia, il Consiglio, se accoglie la richiesta, dispone che l’atto contenente la notizia, con l’annotazione della decisione, sia inserito nel fascicolo personale dell’iscritto.

4. Se, all’esito della delibazione preliminare, risulta che la questione non è di competenza del Consiglio dell’Ordine di Vicenza, gli atti sono trasmessi in copia al Consiglio competente.

5. Il Consiglio, qualora non ritenga di accogliere la proposta di archiviazione, delibera di dare avvio all’indagine preliminare e di svolgere gli accertamenti necessari. La decisione viene assunta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di avvio dell’indagine preliminare il Presidente nomina relatore il Consigliere già eventualmente delegato, salvo che quest’ultimo non debba essere sostituito per giustificato motivo.

6. Il Presidente o il Consigliere a ciò delegato, laddove ritengano che la notizia non sia manifestamente infondata, propongono al Consiglio che si deliberi l’avvio dell’indagine preliminare. Il Consiglio, decide sulla proposta a maggioranza ovvero dando prevalenza al voto del Presidente in caso di parità.

Se la proposta viene accolta, il Consiglio delibera l’avvio dell’indagine preliminare e il Presidente nomina il Consigliere relatore ai sensi del comma 5.

Se la proposta viene respinta, Il Consiglio delibera l’archiviazione della notizia e si provvede ai sensi del comma 2.




CAPO II - FASE PRELIMINARE



Art. 3 Inizio dell’indagine e comunicazione all’iscritto 

1. L’inizio dell’indagine preliminare è comunicato riservatamente all’iscritto dal Consigliere delegato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale è allegata copia della notizia di rilevanza disciplinare.

La comunicazione contiene altresì:

a) il diritto di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall’art. 24 della Legge 241/90, di presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine;

b) il diritto di nominare un difensore;

c) il diritto di chiedere di essere sentito ed esporre le proprie difese.


Art. 4 Indagini preliminari 

1. Nel corso dell’indagine preliminare il Consigliere relatore può assumere informazioni dall’iscritto, dall’esponente e da altre persone, acquisire documenti e svolgere ogni altra attività di indagine utile per la conoscenza dei fatti.

2. Ove l’iscritto abbia presentato richiesta scritta di essere sentito, il Consigliere relatore gli comunica il giorno e l’ora in cui egli può presentarsi.

3. All’audizione procede personalmente il Consigliere relatore, con l’eventuale presenza di altri consiglieri.

4. L’iscritto, anche in tale fase, ha diritto di essere assistito dal difensore.

5. Delle dichiarazioni viene redatto verbale di cui l’iscritto può ottenere copia.

6. A seguito delle difese proposte dall’iscritto, il Consigliere relatore può svolgere ulteriori indagini. 


Art. 5 Conclusione delle indagini 

1. Non appena possibile il Consigliere relatore informa il Consiglio dello stato delle indagini e chiede di formulare le proprie conclusioni.

2. Il Consiglio delibera, conseguentemente:

a) l’archiviazione della notizia se, sulla base degli elementi acquisiti, risulta che il fatto non sussiste, che lo stesso non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, ovvero che l’iscritto non lo ha commesso.

Nello stesso modo si procede se l’illecito risulta estinto.

La decisione viene comunicata, a cura del consigliere relatore all’iscritto, e, se la notizia di rilevanza disciplinare è contenuta in un esposto, all’esponente.

Il procedimento può essere riaperto, su proposta del Presidente o del Consigliere relatore, se emergono nuovi elementi non valutati precedentemente;

b) la formale apertura del procedimento disciplinare, predisponendo a tale proposito, su proposta del consigliere relatore, specifico capo di incolpazione.




CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sez. 1 - FASE PREDIBATTIMENTALE


Art. 6 Comunicazioni all’incolpato 

1. Quando il Consiglio delibera l’apertura del procedimento disciplinare, l’iscritto assume la qualifica di incolpato. Si applicano, in tale fasi, le disposizioni dell’articolo 47 R.D. 22 gennaio 1934 n.37, con le integrazioni contenute nel presente regolamento.

2. Il Consigliere relatore già designato può essere sostituito per giustificati motivi riconosciuti dal Consiglio.


Art. 7 Sospensione del procedimento 

1. Se il fatto descritto nel capo di incolpazione costituisce oggetto di un procedimento penale a carico dell’incolpato e per accertarlo si renda necessaria una attività di indagine particolarmente complessa, il Consiglio contestualmente all’apertura del procedimento, può disporne la sospensione fino all’esito del procedimento penale.

2. La sospensione del procedimento può essere revocata in qualsiasi momento. Essa deve essere revocata non appena si ha notizia della definizione del procedimento penale.


Art. 8 Fissazione dell’udienza 

1. L’avviso di fissazione dell’udienza è notificato all’incolpato e al Pubblico Ministero e comunicato al difensore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza; esso contiene gli elementi indicati nell’articolo 48 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

2. L’avviso contiene altresì l’indicazione della possibilità, per l’incolpato, di presentare memorie difensive e di indicare testimoni a sua difesa, con l’indicazione delle specifiche circostanze sulle quali si chiede la loro audizione, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l’udienza.

3. I testimoni vengono convocati con invito trasmesso a mezzo di lettera raccomandata.

4. I testi indicati dall’incolpato verranno convocati, a cura dello stesso, per l’udienza fissata.


Art. 9 Comunicazioni e notificazioni 

1. Il segretario verifica la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni. Ove necessario il Presidente può disporre che esse vengano effettuate con modalità diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 10.





Sez. II - FASE DIBATTIMENTALE


Art. 10 Udienza dibattimentale 

1. Nell’udienza dibattimentale i componenti del Consiglio, nonché il Pubblico Ministero e il difensore se intervengono, indossano la toga.

2. Il Consiglio è validamente costituito, come organo giudicante, se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. La presidenza del collegio giudicante è assunta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

4. Assume le funzioni di segretario del collegio giudicante il segretario del Consiglio dell’Ordine, o in caso di sua assenza, altro Consigliere designato dal Presidente.

5. Nel caso che l’incolpato o il difensore preventivamente nominato non siano presenti, il Presidente, se sussiste un legittimo impedimento a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all’assente, disponendo, in caso contrario, che si proceda in loro assenza.

6. Il Presidente dà lettura dei capi di incolpazione quindi invita il Consigliere relatore ad esporre i fatti oggetto della indagine e i risultati della stessa.

7. Il Presidente rivolge domande direttamente all’esponente, ai testimoni, e all’incolpato. Il Consigliere relatore e gli altri componenti del consiglio rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli lo autorizza, direttamente.

8. I testimoni sono previamente invitati a impegnarsi a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

9. Il Pubblico Ministero, l’incolpato e il suo difensore, se presenti, assistono all’udienza e possono chiedere al Presidente di rivolgere domande alle persone esaminate.

10. Di tutta l’attività svolta nel corso dell’udienza dibattimentale viene redatto verbale. Il Consiglio può deliberare di avvalersi di strumenti di registrazione ovvero della stenotipia.

11. Le persone esaminate sottoscrivono il verbale delle dichiarazioni da loro rese, qualora il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva. La sottoscrizione non è necessaria nel caso di impiego di strumenti di registrazione ovvero della stenotipia.

12. L’incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.

13. Se è necessario assumere ulteriori informazioni o esaminare altre persone, non presenti, il Consiglio può disporre il rinvio della trattazione del procedimento disciplinare ad altra udienza.

14. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente del consiglio dispone le necessarie comunicazioni e notificazioni. La comunicazione della data della nuova udienza, alle persone presenti, può essere effettuata oralmente.


Art. 11 Contestazione di fatti nuovi 

1. Se nel corso dell’udienza emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, e per procedere non risulti necessaria una indagine separata, il Presidente, sentito il Consiglio, li contesta all’incolpato presente, dandone atto nel verbale.

2. L’udienza deve essere rinviata ad altra data, con il rispetto del termine di cui all’art. 8 co. 1°, se l’incolpato chiede termine a difesa sulle nuove contestazioni. Il Presidente lo informa comunque su tale suo diritto e sulla possibilità di presentare memorie e indicare testi sui nuovi fatti, nel termine di cui all’articolo 8 comma 2°.

3. Se l’incolpato non è presente, il Consiglio, ove non ritenga necessaria una indagine separata, dispone un rinvio ad altra udienza, dandone avviso all’incolpato. L’avviso deve contenere l’indicazione dei nuovi fatti e della facoltà di presentare nuove memorie e ulteriori testimoni nel termine di 10 giorni liberi dalla nuova udienza.

4. Se la contestazione non comporta nuovi addebiti ma mere precisazioni o correzioni materiali, il Presidente d’ufficio o a richiesta, ne fa dare atto nel verbale.

5. Laddove i nuovi fatti richiedano un’indagine separata, deve essere estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti; l’atto viene annotato nel registro cronologico e si procede ai sensi degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento.


Art. 12 Atti e dichiarazioni utilizzabili 

1. Gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini sono utilizzabili per la decisione.

2. Se le dichiarazioni rese da testimoni o dall’esponente nel corso delle indagini sono diverse da quelle rese in dibattimento, ovvero non sono confermate nonostante l’intimazione, le prime sono utilizzabili solo unitamente ad altri elementi che ne confermino l’attendibilità. Le stesse sono altresì pienamente utilizzabili laddove sussistano fondati elementi per ritenere, nel caso di diversità, che le dichiarazioni rese nel dibattimento siano false, reticenti o compiacenti.


Art. 13 Decisione 

1. Esaurita l’istruttoria e chiusa la discussione, il Consiglio delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

2. La deliberazione avviene in adunanza segreta. Le attività svolte in tale sede non vengono verbalizzate e su di esse deve essere mantenuto il segreto.

3. Per ciascun capo di incolpazione viene espresso giudizio sulla responsabilità con votazione a maggioranza dei presenti e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità dell’incolpato il relatore propone al Consiglio il tipo di sanzione ritenuto adeguato. la sanzione deve essere unica anche nell’ipotesi in cui la responsabilitàù venga riconosciuta con riferimento a piu’ capi di incolpazione e/o a piu’ illeciti disciplinari.

4. Deliberato il dispositivo, esso viene letto dal Presidente alla presenza dell’incolpato, del difensore e del Pubblico Ministero, se presenti.

5. Entro sessanta giorni dalla deliberazione, il Consigliere relatore presenta al Consiglio, per l’approvazione, la motivazione della decisione.

6. In caso di impedimento del relatore la motivazione è predisposta dal Presidente o da altro consigliere all’uopo nominato.

7. Entro il quindicesimo giorno successivo al deposito, la decisione è notificata all’iscritto e al Pubblico Ministero.


Art. 14 Impugnazione 

1. L’incolpato ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nel termine di giorni venti dalla notifica di cui al precedente articolo 13 comma 7°, possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine, a norma degli artt. 50 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 R.D. 22.1.1934 n. 37.

2. Il ricorso è presentato nella segreteria del Consiglio dell’Ordine e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato dalla copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 del R.D. n. 37/34 sopra richiamato.


Art. 15 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 giugno 2006.

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